Licenziamento e dimissioni: attenzione alla questione del preavviso

Il preavviso in caso di licenziamento oppure di dimissioni? Ecco come devono procedere il datore di lavoro ed il dipendente.

Quando si parla di licenziamento ma anche di dimissioni è bene essere consapevoli del fatto che tali procedure sono soggette a specifiche regole determinate da una apposita legge che le va a disciplinare nel dettaglio. Questo al fine di tutelare colui che subisce il recesso di un contratto lavorativo determinando con precisione le tempistiche relative al preavviso che occorre rispettare nell’ambito della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Come vengono regolamentati licenziamento e dimissioni
Licenziamento e dimissioni, quali sono le procedure – tuttonovita.it

Cerchiamo dunque di capire quanto tempo deve trascorrere tra la comunicazione di dimissioni o di licenziamento e l’ultimo giorno nel quale ci si recherà in azienda per lavorare.

Dimissioni e licenziamento, quanto tempo prima vanno comunicati? Facciamo chiarezza

Entrando nel merito occorre fare riferimento al codice civile e nello specifico al comma 1 dell’articolo 2118 nel quale viene chiaramente specificato che sia il datore di lavoro sia il dipendente debbano rispettare obbligatoriamente un arco temporale in merito alla comunicazione delle dimissioni o del licenziamento. Nello specifico si dispone che ogni contraente possa “recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”. Questo significa che dal giorno della comunicazione a quello dell’effettiva interruzione il rapporto lavorativo proseguirà normalmente: il dipendente licenziato continuerà pertanto a ricevere una retribuzione mentre il datore di lavoro potrà impiegare questo lasso di tempo per cercare un nuovo dipendente da assumere.

Codice civile e regole per licenziamento e dimissioni
Quanto tempo deve passare tra la comunicazione e l’interruzione – tuttonovita.it

Solitamente è la contrattazione collettiva a regolare, sulla base dello specifico contratto e dell’inquadramento del lavoratore ma anche ad anzianità e mansioni a determinare quale sia la decorrenza del preavviso. Nella maggior parte dei casi tale periodo ha decorrenza dal primo al sedicesimo giorno di ogni mese. Qualora la comunicazione arrivasse dopo il sedicesimo giorno il calcolo della data dell’interruzione verrà effettuato a partire dal 1° del mese successivo.

Inoltre dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, come previsto dal Jobs Act del 2016, devono essere comunicate obbligatoriamente in via telematica, un metodo questo per evitare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Questo ad eccezione di dimissioni/risoluzione consensuale che si verificano nelle sedi protette oppure nel corso del lavoro domestico, marittimo, del periodo di prova o nel pubblico impiego. Per quanto riguarda il licenziamento esso deve essere comunicato in forma scritta per non perdere di efficacia. Infine è importante segnalare che in caso di ferie, malattia, maternità ed infortunio il periodo di preavviso di interromperà riprendendo dal giorno di rientro del dipendente a lavoro.

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